FAQ

REGOLAMENTO EPDItaly

R. SI, a patto che l’indirizzo specifico sia inserito all’interno del Report LCA e reso disponibile dall’Organizzazione, a seguito di richiesta da parte di un soggetto terzo richiedente e di valutazione da parte dell’Organismo di Certificazione, per finalitĂ  legate all’utilizzo dello stesso documento EPD.
Tale aspetto è inerente a uno dei requisiti introdotti e trattati nel Regolamento di EPDItaly in versione 5.3, che ha da poco terminato la fase di consultazione pubblica senza ricevere pareri in contrapposizione.

R. Il prodotto di riferimento è da intendersi come un prodotto appartenente al cluster iniziale dei prodotti o fittizio (chiaramente definito nelle sue caratteristiche tecniche).

 

R. Nell’individuazione dei confini del sistema, nel caso in cui l’EPD Owner è fabbricante o distributore/importatore:

Caso A) l’EPD Owner è il «fabbricante» se il prodotto è realizzato direttamente o è realizzato da altro soggetto per conto dell’EPD Owner (produzione conto terzi). In questo caso nel modulo Core sono considerati gli impatti dei processi di fabbricazione del prodotto.

Caso B) l’EPD Owner è distributore/importatore quando il prodotto non è fabbricato direttamente dall’EPD Owner ma è fabbricato e messo sul mercato da altro soggetto e acquistato dall’EPD Owner In questo caso nel modulo Core non sono considerati i processi di fabbricazione del prodotti ma si considerano i processi effettivamente sotto il controllo dell’EPD owner (ad es logistica, packging distribuzione, ecc). In Upstream sono considerati gli impatti dei processi di realizzazione del prodotto approvvigionato (uso di dati secondari o eventuale uso di dati raccolti da EPD Owner dallo specifico fornitore) come per qualsiasi altra fornitura di materie.

 

R. Nel febbraio del 2023 il JCR ha rilasciato i fattori di caratterizzazione (CF) aggiornati da utilizzare nelle EPD destinate alla pubblicazione sul Program Operator EPDItaly. È stato possibile continuare a utilizzare, per un anno, la vecchia versione dei CF (EF3.0) nello sviluppo delle EPD, per dare tempo ai software LCA di aggiornare i CF. Il periodo di transizione si è concluso il 29 Febbraio 2024, pertanto risulta obbligatorio l’utilizzo della versione più aggiornata CF (EF3.1) per tutte le EPD pubblicate. Si precisa che la validità delle EPD già pubblicate non sarà compromessa da questo cambiamento.

 

PCR

R. La PCR in questione esclude l’utilizzo di sistemi a gas metano, tuttavia non esclude l’utilizzo di sistemi ibridi.
Per questo motivo la PCR sarà rivista con l’introduzione di tali apparecchiature. Nel transitorio è possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR e che descriva per trasparenza la metodologia adottata per il calcolo del contributo da gas metano.

 

R. La PCR in questione definisce l’applicazione per i prodotti che ricadono nella famiglia CPC code 46: “Electrical machinery and apparatus”.
Nonostante gli “Elettrodomestici e relativi componenti” non rientrino in questa famiglia, ma nel CPC code 448 “Domestic appliances and parts thereof”, a seguito di analisi approfondita con esperti del settore si ritiene che il CPC Code 448 possa essere compreso nel campo di applicazione della PCR 007, laddove “Domestic appliances and part thereof” si riferisca ad apparecchiature elettriche. Per questo motivo il documento sarà rivisto in futuro. Nel transitorio è comunque possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per gli “Elettrodomestici e relativi componenti” , sempreché questi siano elettrici/elettronici .

 

R. La PCR in questione definisce chiaramente l’applicazione della PCR per i “Three-phase transformers and autotransformers in naturally-cooled oil”, tuttavia non esclude l’utilizzo della stessa PCR per altre tipologie di trasformatori, come indicato al Cap. 1.4 – “In case the LCA covers a transformer not included in the clusters shown in table above, the EPD owner shall choose the most appropriate classification according to operating parameters of the equipment.” Dunque, a seguito di analisi approfondita con stakeholder del settore circa la necessitĂ  di ampliare il campo di applicazione della PCR, il documento sarĂ  rivisto con l’introduzione di tali apparecchiature. Nel transitorio è possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per i “Trasformatori in resina”, mantenendo i requisiti della PCR (Caratteristiche tecniche, RSL; Formula fase d’uso).

 

R. Rispetto alla EN 15804, sono da introdurre requisiti aggiuntivi per una EPD dei servizi di costruzione: l’inclusione dei moduli A4 e A5 è obbligatoria in aggiunta ai moduli A1-A3; C1-C4; D, in accordo alle regole comuni di altri Program Operator. Tale requisito aggiuntivo sarĂ  disciplinato nella futura revisione della Core-PCR dei Prodotti da Costruzione.