R. Per un prodotto di dimensioni o formati multipli, sâintende un prodotto i cui valori dâimpatto ambientale siano espressi sulla base di unâunitĂ dichiarata (es. massa, area, densitĂ , ecc..), ove consentito dalla PCR di riferimento, tali da risultare indipendenti dai diversi formati o dimensioni assunti dal prodotto stesso (es. 1 mq di piastrelle; 1 tonnellata di prodotti in acciaio; 1 ton di blocchi in laterizio).
In tale caso lâEPD di prodotto specifico dovrĂ :
– Esplicitare in âCopertinaâ il nome commerciale del prodotto;
– Indicare una Content Declaration del prodotto uguale per tutti le dimensioni o i formati in cui si presenta il prodotto, in quanto basata sulla stessa Bill of Material;
– Riportare nella âDescrizione Prodottoâ tutti le dimensioni o i formati in cui si presenta il prodotto;
– Consentire di individuare i valori degli impatti ambientali associabili ad ogni singola dimensione o formato del prodotto, indicando i fattori di conversione opportuni rispetto allâunitĂ dichiarata impiegata.
Si chiarisce che in una EPD di prodotto specifico che, in conformitĂ a quanto previsto dal Regolamento EPDItaly, può contenere fino a 10 dataset di indicatori di impatto ambientale ciascuno riferito ad un diverso prodotto, questâultimo può essere anche un prodotto di dimensioni o formati multipli.
R. SI, a patto che l’indirizzo specifico sia inserito allâinterno del Report LCA e reso disponibile dallâOrganizzazione, a seguito di richiesta da parte di un soggetto terzo richiedente e di valutazione da parte dell’Organismo di Certificazione, per finalitĂ legate allâutilizzo dello stesso documento EPD.
Tale aspetto è inerente a uno dei requisiti introdotti e trattati nel Regolamento di EPDItaly in versione 5.3, che ha da poco terminato la fase di consultazione pubblica senza ricevere pareri in contrapposizione.
R. Il prodotto di riferimento è da intendersi come un prodotto appartenente al cluster iniziale dei prodotti o fittizio (chiaramente definito nelle sue caratteristiche tecniche).
R. Nellâindividuazione dei confini del sistema, nel caso in cui lâEPD Owner è fabbricante o distributore/importatore:
Caso A) lâEPD Owner è il ÂŤfabbricanteÂť se il prodotto è realizzato direttamente o è realizzato da altro soggetto per conto dellâEPD Owner (produzione conto terzi). In questo caso nel modulo Core sono considerati gli impatti dei processi di fabbricazione del prodotto.
Caso B) lâEPD Owner è distributore/importatore quando il prodotto non è fabbricato direttamente dallâEPD Owner ma è fabbricato e messo sul mercato da altro soggetto e acquistato dallâEPD Owner In questo caso nel modulo Core non sono considerati i processi di fabbricazione del prodotti ma si considerano i processi effettivamente sotto il controllo dellâEPD owner (ad es logistica, packging distribuzione, ecc). In Upstream sono considerati gli impatti dei processi di realizzazione del prodotto approvvigionato (uso di dati secondari o eventuale uso di dati raccolti da EPD Owner dallo specifico fornitore) come per qualsiasi altra fornitura di materie.
R. Nel febbraio del 2023 il JCR ha rilasciato i fattori di caratterizzazione (CF) aggiornati da utilizzare nelle EPD destinate alla pubblicazione sul Program Operator EPDItaly. Ă stato possibile continuare a utilizzare, per un anno, la vecchia versione dei CF (EF3.0) nello sviluppo delle EPD, per dare tempo ai software LCA di aggiornare i CF. Il periodo di transizione si è concluso il 29 Febbraio 2024, pertanto risulta obbligatorio lâutilizzo della versione piĂš aggiornata CF (EF3.1) per tutte le EPD pubblicate. Si precisa che la validitĂ delle EPD giĂ pubblicate non sarĂ compromessa da questo cambiamento.
R. La PCR in questione definisce lâapplicazione per i prodotti che ricadono nella famiglia CPC code 46: âElectrical machinery and apparatusâ.
Nonostante gli âElettrodomestici e relativi componentiâ non rientrino in questa famiglia, ma nel CPC code 448 âDomestic appliances and parts thereofâ, a seguito di analisi approfondita con esperti del settore si ritiene che il CPC Code 448 possa essere compreso nel campo di applicazione della PCR 007, laddove âDomestic appliances and part thereofâ si riferisca ad apparecchiature elettriche. Per questo motivo il documento sarĂ rivisto in futuro. Nel transitorio è comunque possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per gli âElettrodomestici e relativi componentiâ , semprechĂŠ questi siano elettrici/elettronici .
R. La PCR in questione definisce lâapplicazione per i prodotti che ricadono nella famiglia CPC code 46: âMacchinari e apparecchiature elettricheâ.
Nonostante gli âApparecchi elettrodiagnostici utilizzati in ambito medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinarioâ non rientrino in questa famiglia, ma nel CPC code 481 âApparecchiature mediche e chirurgiche e dispositivi ortopediciâ, a seguito di analisi approfondita con esperti del settore si ritiene che il CPC Code 481 possa essere compreso nel campo di applicazione della PCR 007, laddove âApparecchiature mediche e chirurgiche e dispositivi ortopediciâ si riferisca ad apparecchiature elettriche. Per questo motivo il documento sarĂ rivisto in futuro. Nel transitorio è comunque possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per gli âApparecchi elettrodiagnostici utilizzati in ambito medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinarioâ, semprechĂŠ questi siano elettrici/elettronici .
R. Rispetto alla EN 15804, sono da introdurre requisiti aggiuntivi per una EPD dei servizi di costruzione: l’inclusione dei moduli A4 e A5 è obbligatoria in aggiunta ai moduli A1-A3; C1-C4; D, in accordo alle regole comuni di altri Program Operator. Tale requisito aggiuntivo sarĂ disciplinato nella futura revisione della Core-PCR dei Prodotti da Costruzione.