E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-05-2020 il Decreto Rilancio che prevede, tra le altre novità, detrazioni fiscali eccezionali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici a patto che i materiali isolanti utilizzati siano conformi ai CAM edilizia (Criteri Ambientali Minimi).
L’articolo 119 il Decreto prevede, infatti, detrazioni fiscali del 110% per i seguenti interventi realizzati a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Massimale di spesa: 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30.000 euro.
Per tutti gli interventi ammissibili, il requisito indispensabile è che l’edificio faccia un “salto di due classi energetiche” testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato.
In merito agli interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio, la condizione necessaria per godere dell’ecobonus è il rispetto, da parte dei materiali isolanti, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia approvati con DM 11 ottobre 2017.
Relativamente ai materiali isolanti, al paragrafo 2.4.2.9 (Isolanti termici e acustici) i CAM edilizia prevedono che le diverse tipologie di materiali isolanti utilizzati debbano essere costituite da una quantità minima di materiale riciclato e/o recuperato.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti evidenze di conformità:
• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma ISO 14025, una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa;
Sono molte le aziende che si sono avvalse di ICMQ per ottenere le certificazioni previste dai CAM, ed in particolare alcuni produttori di isolanti hanno già pubblicato la propria EPD sul Program Operator italiano EPDItaly per dimostrare la conformità dei propri prodotti ai CAM, far ottenere maggiori crediti nei protocolli di sostenibilità come LEED, BREEAM, ITACA, ENVISION e al tempo stesso garantirsi visibilità e riconoscimento a livello internazionale.