Lo scopo principale del Regolamento EPDItaly consiste nel fornire uno strumento per lo sviluppo, la verifica/validazione e la pubblicazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, nelle quali l’Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al prodotto o al servizio erogato.
Il Regolamento viene rivisto ogni 3 anni oppure su input del mercato, per adeguarlo eventualmente alle sue mutate esigenze.
Dal 27° marzo 2025 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento EPDItaly.
Queste le principali novità:
- Adeguamento del documento in coerenza con la EN 15941 “Sustainability of construction works – Data quality for environmental assessment of products and construction work – Selection and use of data”e con la ISO 14020 “Environmental statements and programmes for products – Principles and general requirements”, con conseguente aggiornamento delle indicazioni sulla qualità dei dati e sui concetti di “Dati grezzi”, “Dati specifici”, “Dati generici” e “Dati proxy”.
- Eliminazione del limite del ±10%come discriminante per l’inclusione di prodotti nell’EPD media e di settore e aggiornamento della relativa definizione.
- Revisione della definizione di EPD specifica di prodotto, in modo da disciplinare la realizzazione di una EPD specifica anche per prodotti fabbricati interamente in più siti produttivi e di prodotti con dimensioni o formati multipli.
- Introduzione dei concetti di “Valore di massa” e “Proprietà dei materiali” come metadati per una digitalizzazione più completa.
- Esplicitazione della necessità di inserire nel Report LCA e EPD il livello di qualità dei dati raggiunto.
- Formalizzazione della possibilità di accettare certificazioni di prodotto, in merito al contenuto di riciclato, in sostituzione della verifica, se già presenti.
- Specifiche per la validazione di EPD di prodotti non ancora realizzati (Annex 6), con linee guida per gli Organismi di Verifica/Validazione accreditati.
- Inserimento di procedure di verifica/validazioneche disciplinano il caso di EPD aventi come EPD Owner un rivenditore o distributore (Annex 8).
Per ulteriori dettagli scarica il nuovo regolamento nella sezione “Download”
Periodo di transizione dal Regolamento Rev.6 al Regolamento Rev.7:
A partire dal 28/06/2026, ovvero 15 mesi dopo la pubblicazione del Regolamento Rev.7, non sarà più possibile pubblicare EPD in conformità al Regolamento Rev.6 che facciano riferimento a un’opinione di verifica/validazione rilasciata dagli Organismi di Verifica/Validazione accreditati con data successiva al 27/06/2026.